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Massimo Coradazzi da Massimo Coradazzi pubblicato il 1 Settembre 2010 alle 8:44
Leggo spesso problemi legati alla presenza di cani sulle spiagge, al fine di fare chiarezza in merito vi allego l'art 19 della legge Regionale Toscana nร  59 del 20 ottobre 2009. Capo IV Cani Art. 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore รจ consentito lโ€™accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, รจ obbligatorio lโ€™uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. 2. Eโ€™ vietato lโ€™accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani allโ€™esterno delle stesse. E' comunque vietato durante l'orario di balneazione che i cani entrino in acqua assieme ai bagnanti.
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