Leggo spesso problemi legati alla presenza di cani sulle spiagge, al fine di fare chiarezza in merito vi allego l'art 19 della legge Regionale Toscana nร 59 del 20 ottobre 2009.
Capo IV
Cani
Art. 19
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore รจ consentito lโaccesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, รจ obbligatorio lโuso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. Eโ vietato lโaccesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani allโesterno delle stesse.
E' comunque vietato durante l'orario di balneazione che i cani entrino in acqua assieme ai bagnanti.
