CINGHIALI RESPOSABILITA' DEI DANNI PROVOCATI
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La Suprema Corte ha sancito che la responsabilitร del risarcimento per danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato (e il cinghiale lo รจ n.d.r.) va imputata alla Regione, in quanto รจ lโente al quale spetta la funzione di emanare leggi oltre che di amministrare, programmare, coordinare e controllare le attivitร che riguardano la gestione della fauna selvatica.
Questo anche quando delega queste attivitร ad altri enti o associazioni (puรฒ rivalersi contro quest'ultimi solo nel caso in cui non siano state attuate le misure che avrebbero dovuto impedire il danno).
Vediamo adesso se anche all'elba qualcosa si muove.....