ABBIAMO SEMPRE LA COSTITUZIONE IN ITALIA O, COME AFFERMA QUALCUNO IN TV (Siccome siamo in guerra, abbiamo le leggi di guerra!!) ?
Quasi tutti i Costituzionalisti (eccetto una sparuta minoranza), e i giudici investiti di cause in relazione al Covid, parlano e spiegano l'illegittimitร di Dpcm e Decreti legge che forzano la Costituzione permettendo cose che non sarebbero possibili.
Ora ci sarebbero Autoritร locali che senza problemi (hanno giร provato vanamente), desidererebbero impedire a liberi cittadini di entrare in parti di territorio dello Stato.
E' stata giร modificata la Costituzione e/o abrogata e sostituita dalla Legge che si usa in tempo di guerra?
La Costituzione italiana, tuttavia, non prevede alcun articolo che disciplini lo stato dโemergenza o dโeccezione, volto a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse che non si riferiscano al vero e proprio โstato di guerraโ previsto ex art. 78 Cost. (relativo a conflitti bellici esterni).
La disciplina dello stato dโemergenza รจ stata successivamente introdotta con legge ordinaria, con lโart.5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (la legge relativa allโistituzione del Servizio Nazionale Protezione Civile), confluita successivamente nel Codice della Protezione Civile (d.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018).
Vediamo la situazione:
L'art. 16 della Costituzione: Ogni cittadino puรฒ circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanitร o di sicurezza. Nessuna restrizione puรฒ essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino รจ libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Venivano citati nell'ambito di questo articolo anche artt. che spiegavano le limitazioni:
art. 120 Cost. e 215 e 233 codice penale
Articolo 120 Cost.
La Regione non puรฒ istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nรฉ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nรฉ limitare lโesercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puรฒ sostituirsi a organi delle Regioni, delle Cittร metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per lโincolumitร e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dellโunitร giuridica o dellโunitร economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietร e del principio di leale collaborazione.
Art. 215 c.p. Specie.
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1. l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2. il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3. il ricovero in un manicomio giudiziario;
4. il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1. la libertaฬ vigilata;
2. il divieto di soggiorno in uno o piuฬ comuni, o in una o piuฬ province;
3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertaฬ vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Art. 233 c.p. Divieto di soggiorno in uno o piuฬ comuni o in una o piuฬ province.
Al colpevole di un delitto contro la personalitaฬ dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, puoฬ essere imposto il divieto di soggiornare in uno o piuฬ comuni o in una o piuฬ province, designati dal giudice.
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e puoฬ essere ordinata inoltre la libertaฬ vigilata.
Non desidero entrare in ulteriori particolari, ma evidenzio come รจ giร stato spiegato da emeriti Presidenti di Corte Costituzionale, anche di recente in TV, che che gli articoli relativi ai diritti e doveri, sono tutti sullo stesso piano e nessuno puรฒ prevalere sull'altro.
Quindi la tutela della salute deve essere gestita insieme alla libertร di circolazione evitando forme di "detenzione domiciliare" che sono legate ad altre situazioni giuridiche.
Si spera che tanti discorsi "limitativi del diritto di circolazione, e trattamenti sanitari obbligatori generalizzati", che indicano il pericolo degli "untori", (circondandoli e bloccandoli in un simil sequestro di persona), possano avere fine.