SPIEGAZIONE CHIARA:
Le norme anticovid 19 consentono gli spostamenti come sono descritte.
Si puรฒ spostare solo il proprietario di seconda casa o affittuario con contratto stipulato prima del 14/01/2021.
Non si puรฒ andare in una qualsiasi struttura turistica se non nel rispetto delle zone (bianca, gialla, arancione, rossa), e quindi i proprietari di seconde case, sono posti sullo stesso piano, e quindi ugualmente danneggiati come quelli delle altre attivitร turistiche.
Ma non solo, gli tocca pagare IMU, Tari, ecc......senza entrate.
Per quanto riguarda tamponi, blocchi di sbarchi, passaporti sanitari, ecc......desidero ricordare le norme costituzionali, e reati che si potrebbero configurare se qualcuno viene bloccato senza che norme giuridiche lo consentano legittimamente.
Non mi sembra che si possa obbligare una persona a fare il tampone, nรจ vaccinarsi, nรจ limitarne lo spostamento - risulta sempre in vigore la Costituzione - รจ il caso di guardarsi le sentenze pubblicate e una recente del Gip del Tribunale di Reggio Emilia N. 2995/2020 RGNR, come da articolo del Giornale d'Italia del 14/03/2021 che riporta :
" In altre parole, come qualche lettore attento ricorderร , il Governo appena succeduto, adduceva (erroneamente) lโapplicazione e la bontร dellโadozione dei DPCM proprio in considerazione del c.d. โdiritto alla saluteโ sancito dallโart. 16 Cost. ovvero secondo il quale โogni cittadino puรฒ circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanitร o di sicurezzaโ.
Orbene anche in questo caso, il GIP di Reggio Emilia, sgombera il campo a fraintendimenti, e con luciditร cita un principio della Corte Costituzionale (Cfr. Sentenza n. 68/1964), ove viene affermato che la libertร di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi e giammai puรฒ comportare, come nel caso di specie, un obbligo di permanenza domiciliare. Prosegue la motivazione affermando che โรจ indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione alla libertร personaleโ.
Alla luce dei fatti esposti dalla Sentenza citata, il sistema giuridico normativo, costruito dallo scorso Governo e da quello attuale, per limitare gli effetti della pandemia da COVID19, รจ risultato essere, oltrechรฉ palesemente inefficace in termini di risultati ottenuti, gravemente lesivo per la libertร personale di ciascun cittadino, in palese contrasto con i dettami della nostra Carta Fondamentale.
Conseguentemente, si dovrร necessariamente, assorbendo gli effetti della Sentenza, cambiare completamente la metodologia di provvedimenti, rendendoli meno invasivi della libertร personale e quindi conformi alla Costituzione, se cosรฌ non accadrร , sicuramente seguiranno altre pronunce, in linea con la Sentenza citata e con lโultimo filone giurisprudenziale che sta prendendo pian piano vigore" .
.Art. 16 Cost. "Diritto di circolazione nel territorio nazionale" (parte dei Diritti e Doveri);
Art. 32 Cost. "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo" (parte dei rapporti etico-sociali )
Ci sono altre sentenze e pareri di illustri costituzionalisti in merito sulla paritร di questi diritti con nessuna prevalenza di uno sull'altro ........ma alcuni orecchi sono otturati e fanno leva sulla paura ed incutendo il terrore.
Con il virus bisogna prestare attenzione, adeguare le strutture ospedaliere ed altre strutture territoriali, e non mettere le "palle al piede" alle persone, perdendo mesi in attivitร dannose, costose ed inconcludenti e lesive di diritti, e non farsi prendere dal panico come troppi fanno ed egoisticamente parlano chiudendosi nel proprio orticello.