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"Zio Mauro" da Piombino pubblicato il 15 Novembre 2020 alle 17:26
D.P.C.M.,....D.L........ecc.....e libertร  del cittadino. [IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_28/legge1.JPG[/IMGSX] Riporto dalla stampa pubblicata: ยซIl virus non รจ lโ€™alibi per Dpcm ai limiti della Costituzioneยป Sull'utilizzo dei DPCM vi รจ un'intervista sul sito de "IL DUBBIO" del presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick: ยซI divieti anticovid sono legittimi per decreto legge, non con i Dpcmยป Ricordo anche la sentenza n. 516/2020 del Giudice di Pace di Frosinone, ampiamente conosciuta e pubblicizzata dove viene riportato che: " l'art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell'autoritร  giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anzichรฉ dall'autoritร  giudiziaria con atto motivato," Preso atto di quanto sopra una breve considerazione รจ d'obbligo: Faccio come governo un decreto legge (e poi DPCM vari e mutevoli), con il quale limito la libertร  personale ex art. 13 della Costituzione, facendo assumere al diritto alla libertร  personale, che come recita l'articolo E' INVIOLABILE (senza intervento fondamentale del giudice), una inferiore valenza rispetto al diritto alla salute; cosa che la Costituzione TUTELA all'art. 38 come fondamentale diritto dell'individuo e INTERESSE della collettivitร . In questo modo creo una non prevista dalla Costituzione, gerarchia dei diritti fondamentali del cittadino di cui agli artt. 13 e seguenti, facendoli regredire in posizione secondaria rispetto alla tutela della salute, che erigo a diritto fondamentale superiore a tutti gli altri diritti. La libertร  personale รจ INVIOLABILE. La salute รจ un diritto da TUTELARE. Non ci dobbiamo dimenticare che vi sono molte disposizioni di legge (ad esempio quelle relative alla scelta delle cure o alle DAT), che non possono violare i limiti imposti al rispetto della persona umana, che di fatto richiama l'inviolabilitร  della persona umana e della sua libertร . Quindi, quando applico i dispositivi di protezione, a tutela personale sia mia sia degli altri, non posso essere soggetto, se mai ce ne fosse la necessitร , a violazione della mia libertร  INVIOLABILE. Un esempio รจ quello del numero di persone che posso avere a pranzo, come precisa il Prof. Flick, nell'articolo di cui sopra. La frase : "..a mali estremi, estremi rimedi, o il fine giustifica i mezzi", non fa parte dell'ordinamento democratico di uno Stato democratico. Solo lo stato di guerra fa mutare radicalmente la situazione, ma in tal caso si applicano le leggi dello stato di guerra, e la pandemia non รจ uno stato di guerra, ma un gravissimo problema sanitario che va combattuto con risorse e azioni sanitarie da prendere rapidamente, ed รจ per questo che si รจ creato uno stato di emergenza non previsto costituzionalmente, ma che puรฒ essere giustificato (e tollerato), solo quando ci si attiva prontamente e con sollecitudine "senza lunghi tempi morti e azioni non portate avanti", nonostante la previsione fatta dalla scienza medica. BECCHI e BASTONATI !! ๐Ÿ˜‘
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