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Concordo con quanto da qualcuno specificato in merito alla decisione del comandante con la precisazione che le condizioni meteo marine avverse rendevano inderogabile la decisione assimilando la situazione a quanto previsto per il periodo ottobre-marzo durante il quale il servizio mi risulterebbe obbligatorio.
La materia รจ certamente complessa e deve essere ogni volta accertata รจ verificata specie in caso di sinistri.
Come affermato nella Circolare n.9 del 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con il termine โrizzareโ si intende lโoperazione svolta ad a assicurare che un veicolo non si sposti dalla posizione originale di parcheggio, il carico va sempre rizzato, anche se poi al Comandante รจ lasciato un margine discrezionale nella scelta delle relative modalitร , come affermato nella circolare -Titolo โPolizia della Navigazioneโ Serie III N.2 del 21-8-1967 va sempre rispettata la prescrizione che tra un autoveicolo ed un altro devono esserci almeno 40 cm di spazio e devono essere lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezzi antincendio.
La circolare n.9 continua affermando che gli automezzi di tara inferiore alle 3,5 tonnellate vanno scontrati con
apposite attrezzature, ad esempio cunei, ganasce, catene e similari, per impedire movimenti incontrollati, sia in locali garage che in ponti scoperti. Tali operazioni di rizzaggio vanno effettuate durante lโintera stagione invernale (ottobre - marzo). Nel periodo estivo lโapplicazione di tale obbligo รจ lasciata al giudizio del Comandante, che di volta in volta stabilirร lโoperazione piรน idonea da effettuare, anche in considerazione delle condizioni meteomarine.
Sempre la stessa circolare n.9 prescrive il rizzaggio per i mezzi pesanti, di tara superiore alle 3.5 tonnellate, indipendentemente dal tipo di nave su cui vengono imbarcati, dalla durata del viaggio, dalle condizioni meteomarine e dalla stagione climatica, e va applicato il punto 5.3 della Tabella allegata alla Risoluzione IMO A.581 (14).
I mezzi
I mezzi pesanti invece, vanno comunque rizzati, con il freno a mano, la marcia inserita per i veicoli a benzina, e con cunei permanentemente inseriti. Nel caso di condizioni meteomarine sfavorevoli, a giudizio del Comandante, va utilizzato un ulteriore sistema di rizzaggio aggiuntivo, che puรฒ identificarsi in martinetti od altri mezzi valutati come idonei dal comandante stesso
Il punto 5 D.M. 303 del 7 aprile 2014 prescrive che veicoli stradali, che trasportano merci pericolose, devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione - ovvero da organismi autorizzati dalla stessa -, oppure dal costruttore .