Nel messaggio 135027, a firma โZio Mauroโ si dicono cose palesemente inesatte. A partire dal titolo dove si parla di milionari avanzi di amministrazione. Come tutti sanno, secondo il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali hanno obbligo di pareggio di bilancio: entrate uguali uscite. Possono esserci avanzi di bilancio, ma non si tratta mai di cifre milionarie, al piรน di qualche centinaio di migliaia di euri. Come si puรฒ evincere dai bilanci pubblicati online dai siti istituzionali o al sito openbilanci.it. Tanto per fare un esempio, nel bilancio consuntivo 2018 il comune di Portoferraio ha dichiarato un attivo di 20.187.129 euri e un passivo di 19.509.193, quindi un avanzo di circa mezzo milione. Tutt'altro che un tesoro, come viene scritto.
L'autore, capziosamente, si chiede perchรฉ questi soldi non vengono spesi per opere pubbliche. Perchรฉ sono vincolati a norme stringenti. Dal sito https://www.altalex.com/documents/news/2012/08/17/applicabilita-dell-avanzo-di-amministrazione-al-bilancio-di-previsione-degli-ee-ll
estrapoliamo: Lโart. 187, comma 2, del citato D.lgs. 267/2000 stabilisce che lโeventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dellโart. 186, ovvero con lโapprovazione del rendiconto dellโultimo esercizio chiuso, puรฒ essere applicato al bilancio di previsione dellโesercizio in corso per essere utilizzato per i seguenti scopi: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. Lโapplicazione al bilancio dellโavanzo presunto, derivante dallโesercizio precedente, e dunque prima dellโaccertamento con lโapprovazione del rendiconto, รจ eccezionalmente consentita dal comma 3 dellโart. 187 e per il principio della prudenza, che รจ, tra lโaltro, uno di quelli da osservare per la redazione del bilancio degli enti locali, รจ circondato da specifiche limitazioni e cautele sia come tipologie di utilizzo che come tempistica. Occorre precisare che anche lโavanzo accertato nellโesercizio precedente a quello in corso e non applicato, nel successivo esercizio diventa presunto fino allโapprovazione del suo rendiconto.
Quindi non sono soldi che si possono spendere per quegli interventi che sono invece voci ordinarie di spesa del bilancio (strade, decoro urbano, servizi, pagamenti vari).
Dire poi che i miliardi โcome la renaโ (quali?) arriveranno โa babbo mortoโ รจ pura demagogia. Una somma stanziata รจ operativa fin dai modi e i tempi previsti dallo stanziamento stesso.