PAGAMENTO PRIMA RATA IMU........con tanta gioia!!
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_26/imu1.JPG[/IMGSX] Stamattina, come molti avranno fatto, pur non avendo avuto la possibilitร di usufruire di un bene di proprietร , per interdizione al suo accesso, al possesso e alla disponibilitร dello stesso, ricevendone dei danni (che desidererei sapere chi li dovrebbe realmente pagare, in base alla piรน elementare norma di diritto civile), ho provveduto "ob torto collo" a compilare il mod. F24 per il pagamento della Prima rata dell'I.M.U. .
Le motivazioni di questi pagamenti e, ad una corretta Circolare applicativa che avrebbe dovuto motivare le cose, li lascio tutti al legislatore, ma mi preme solo osservare che, dover pagare per una cosa alla quale non ti puoi nemmeno avvicinare per ordine dell'Autoritร , mi pare quantomeno curioso, per non dover utilizzare altri termini.
Qualsiasi cosa per la quale paghi una tassa o un'imposta (che sia il bollo auto, un reddito, un godimento, ecc....), รจ giustificata dal fatto che di quella cosa hai la proprietร , il possesso e la disponibilitร ............per l'I.M.U....no: รจ una mera PATRIMONIALE senza se e senza ma, che non รจ nemmeno legata a fattori normali di copertura di spesa per servizi.
Infatti รจ legata al buon cuore degli amministratori, che anche se operano nelle stesse zone, hanno la facoltร di utilizzare aliquote da un minimo ad un massimo, pur pagando certi servizi allo stesso modo.........ma questo รจ il sistema burocratico che ci siamo creati e che ci sta mandando a fondo.
Le battaglie per vedere riconosciuta l'incostituzionalitร della legge sull'IMU stanno continuando nonostante ci siano grossi ostacoli.
Con lโordinanza n. 169/2016 (che Vi consiglio di andare a vedere), depositata in data 13 luglio, la Corte Costituzionale si รจ pronunciata a suo tempo sulla questione di legittimitร costituzionale della legge istitutiva dellโIMU, e dichiarรฒ manifestamente inammissibili i quesiti formulati dai giudici che l'hanno presentata. In particolare, da entrambe le ordinanze di rimessione presentate risulterebbe lโimpossibilitร di individuare con precisione la norma, ovvero le norme oggetto di censura, censura che fondamentalmente sembrerebbero investire lโintero complesso normativo sulla presunta incostituzionalitร dellโimposta per violazione del principio costituzionale di capacitร contributiva, norme individuate precisamente dai giudici presentatori.
Come al solito lascio a Voi le conclusioni che vorrete trarne su questa basilare questione di giustizia......e PAGO....e PAGHIAMO!