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Luigi lanera pubblicato il 25 Maggio 2020 alle 15:36
A proposito di Elba Zona Franca di cui oggi tutti parlano ........ ma cโ€™รจ chi fa i fatti. ISOLE MINORI Luigi Lanera Pubblichiamo il testo dell'Emendamento n. 66.2 alla Legge Finanziaria presentato da La Pietra, Calandrini e De Bertoli (FdI) e inviatoCi da Luigi Lanera, esponente politico nazionale di FDI. NUMERO EMENDAMENTO: 66.2 A.S. 1586 EMENDAMENTO Art. 66 Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi: ยซ1-bis. Al fine di favorire le attivitร  industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonchรฉ di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1ยฐ giugno 2020, รจ istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori riportate nella tabella. 1-ter. Alla zona franca produttiva di cui al comma 1-bis si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 1-sexies, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal citato comma 341 si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attivitร  economica a decorrere dal 1ยฐ giugno 2020, nonchรฉ, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attivitร  prima di tale data. 1-quater. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva. 1-quinquies. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo รจ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.ยป Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2020: - 5.000.000; 2021: - 20.000.000; 2022: - 20.000.000.
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