Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un decreto con il quale vengono definite nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto sospende la gran parte delle attivitร produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcun espressamente indicate.
Gli alberghi (attivitร con codice Ateco 55.1) possono continuare a svolgere la propria attivitร , nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.
Il codice Ateco 55.1 ricomprende gli alberghi e le strutture simili, sottoclassificati come segue: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attivitร mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Non รจ invece autorizzata la prosecuzione delle attivitร classificate con il codice Ateco 52.20, che ricomprende gli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, tra cui i villaggi turistici, gli ostelli della gioventรน, i rifugi di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case ed appartamenti per vacanze, i bed and breakfast, i residence, gli alloggi connessi alle aziende agricole.