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decoro urbano da decoro urbano pubblicato il 10 Ottobre 2009 alle 9:31
sarebbe interessante che i Signori Vigili si leggessero le norme relative ai veicoli :scooter e auto abbandonati senza contrassegno assicurativo esposto nelle varie zone di Portoferraio.......zona porto , antiche saline (traverse comprese !) parcheggio adiacente banca toscana , Stradine delle foci , campi di valcarene.....etc etc in alcuni casi si puo' ravvisare anche l'abbandono di rifiuti speciali......meno male che c'e' Brunetta che tra poco ci dara' i mezzi per valutare il rendimento di tutti questi "lavoratori" pubblici. Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilitร  civile 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilitร  civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione รจ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715,95 a euro 2.867,07. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 รจ ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilitร  verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 รจ altresรฌ ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontร  e provvede alla demolizione e alle formalitร  di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilitร  del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1) 4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non รจ stato proposto ricorso e non รจ avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo รจ confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1) :bad: :angry: :bad:
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