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Perplesso da Capoliveri pubblicato il 16 Dicembre 2019 alle 17:22
Sono rimasto sconcertato (per non dire scandalizzato) dalla lettura della sentenza del TAR in merito al ricorso formulato sulle elezioni svolte a Capoliveri. L’approccio alla valutazione delle schede contestate alla lista Montagna sembrerebbe completamente opposto a quello usato nei confronti delle schede date valide al candidato Gelsi. Basta qualche elementare considerazione. La scheda con indicato per due volte il nome del candidato BELLISSIMO (a favore di Montagna) viene annullata poiché:” il crocesegno sul simbolo della lista n. 1 e l’indicazione del voto di preferenza per il candidato Bellissimo (candidato appartenente alla lista 1) tanto nel riquadro della lista 1, quanto nel riquadro della lista 2 rappresenta una condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 e quindi un invalida manifestazione del consenso elettorale.” Allo stesso modo un’altra scheda viene annullata poiché:” contiene croce segno a cavallo fra il simbolo della lista 1 e il nome del candidato sindaco “Walter Montagna”, nonché espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per “VITTORIO”; Va innanzitutto rilevato che in nessuna delle due liste esiste un candidato di nome o di cognome Vittorio. Trattasi, dunque, all’evidenza di scheda nella quale l’elettore scrivendo il nome Vittorio nella riga delle preferenze nel medesimo riquadro della lista contrassegnata ha reso riconoscibile il suo voto rendendo nulla la scheda…” Improvvisamente però sembrerebbe cambiare il vento quando si arriva all’analisi di numerose schede con voto a favore della lista Gelsi e preferenza a favore di Daniela Sapere (che non fa parte di nessuna lista). In questo caso la mirabile decisione si basa sulla brillante motivazione che: ”La preferenza espressa non può costituire motivo di nullità del voto per le seguenti ragioni: - la signora Daniela Sapere è il vicepresidente del comitato promotore della lista votata; - nell’elenco dei candidati consiglieri in lista con “Capoliveri Bene comune” compare il signor Italo Sapere; - anche se la circostanza non vale a sanare l’inefficacia del voto di preferenza, è del tutto ragionevole ritenere che l’elettore, in questo caso, abbia fatto confusione fra il candidato Italo Sapere e la vicepresidente del comitato promotore della lista;…” Misteri del Santo Natale. Quindi ricapitolando quello che ha scritto due volte il cognome BELLISSIMO (candidato regolare della lista alla quale è stato coerentemente assegnato il voto) ha SBAGLIATO in quanto il suo comportamento “rappresenta una condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 e quindi un invalida manifestazione del consenso elettorale” INVECE chi ha indicato il nome DANIELA SAPERE (NOME INESISTENTE NELLA LISTA) ha fatto bene, si è soltanto LEGGERMENTE CONFUSO tra un nome ed un altro…. Alleluja. Allo stesso modo chi ha indicato il nome VITTORIO ha reso sicuramente riconoscibile il suo voto in quanto non esiste un candidato con quel nome, chi invece ha indicato il nome DANIELA si è solo confuso con il nome ITALO. E qui, secondo me, c’è lo zampino di Padre Pio. Mi piacerebbe solo sapere (e credo che la domanda se la siano posti in moltissimi) CHI HA ILLUMINATO la mente del presidente quando valuta il nome VITTORIO come un nome che “ha reso riconoscibile il suo voto rendendo nulla la scheda…” INVECE LO STESSO PRESIDENTE E’ MATEMATICAMENTE CERTO che il nome DANIELA SAPERE non rende riconoscibile nessuna scheda. In questo caso infatti, secondo quanto da lui stesso affermato: “Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, V, 21 settembre 2005, n. 4933; idem, 11 dicembre 2015, n. 5654), l’espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale, “come volta a prescrivere la sussistenza della certezza circa la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché la inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome” (cosa che potrebbe valere anche, per ipotesi, per un certo numero di persone amici o familiari). Sinceramente resto convinto che un ricorso da parte della lista Montagna sia DOVEROSO sia verso i cittadini che lo hanno votato sia perché le perplessità e i dubbi (oltre quelli esposti) che verrebbero fuori dalla lettura di quella sentenza rimarrebbero davvero tanti.
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