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Articolo 24
(numero legale nella seduta di prima convocazione)
1. La seduta del Consiglio si apre allโora fissata nellโavviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti deliberativi quando viene raggiunto il numero legale, pari alla metร piรน uno (sedici) dei Consiglieri assegnati per Legge al Comune, accertato mediante lโappello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci. Trascorsa 1 ora dallโora fissata per lโadunanza, se non viene raggiunto il numero legale per la validitร della seduta, la stessa viene considerata deserta.
