Mer. Nov 19th, 2025

Homepage

Lascia un messaggio

 
 
 
 
 
 
I campi con * sono obbligatori.
Il tuo messaggio sarร  online dopo l'approvazione della Redazione di Camminando.
Ci riserviamo il diritto di cancellare o non pubblicare il tuo messaggio.
Ripulitura terreni da Ripulitura terreni pubblicato il 18 Luglio 2009 alle 17:02
[COLOR=darkblue]ORDINANZA N. 1682 / 2009 Prot.n. 21471. OGGETTO: [SIZE=4]Prevenzione per lo sviluppo di incendi - ripulitura e taglio terreni incolti [/SIZE] [/COLOR] IL SINDACO Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per lโ€™incolumitร  delle persone e dei beni; Accertato che lโ€™abbandono e lโ€™incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia allโ€™interno che allโ€™esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi; Ritenuta la necessitร  di effettuare interventi di prevenzione e rimuovere le possibili cause di innesco incendi; Vista la nota Prot. n. 1068/09/PROTCIV datata 22.06.2009, agli atti prot. n. 20144 del 03.07.2009, della Prefettura di Livorno Ufficio Territoriale del Governo con la quale si forniscono indicazioni per lโ€™attivitร  di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi; Visto: - Legge 24 febbraio 1992, n. 225 โ€œIstituzione del servizio nazionale della protezione civileโ€; - Legge 21.11.2000 nยฐ 353 โ€œLegge quadro in materia di incendi boschiviโ€; - Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. โ€œLegge forestale della Toscanaโ€; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/r โ€œRegolamento Forestale della Toscanaโ€; - il D.lgs nยฐ 267 del 18.8.2000 e s.m.i. โ€œTesto Unico Ordinamento degli Enti Localiโ€ ; - il D.lgs 3. 4. 2006 nยฐ 152 e s.m.i โ€œNorme in materia ambientaleโ€; - gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; - la Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni; [COLOR=darkred]O R D I N A [/COLOR] a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio: 1. taglio della vegetazione incolta; 2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimitร  di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche; 3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico. Si avvertono i proprietari interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno. Per lโ€™anno in corso termine perentorio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza verrร  esposta allโ€™albo pretorio del Comune per gg. 20, verrร  inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Portoferraio. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie: - per la mancata pulizia delle aree incolte , una sanzione da โ‚ฌ 25,00 ad โ‚ฌ 500,00, dellโ€™art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, cosรฌ come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116; - nel caso di mancata pulizia dโ€™aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarร  elevata una sanzione da โ‚ฌ 155,00 a โ‚ฌ 624,00 determinata ai sensi dellโ€™art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa รจ aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs nยฐ285 del 30.04.1992. - per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarร  elevata una sanzione pecuniaria da โ‚ฌ 105,00 a โ‚ฌ 620,00 ai sensi dellโ€™art. 255 del D.lgs 152/2006, - per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attivitร  determinanti anche solo potenzialmente lโ€™innesco dโ€™incendio - nel periodo tra 1 Luglio e il 31 Agosto (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Livorno) , sarร  applicata la sanzione amministrativa non inferiore a โ‚ฌ 1.032,00 e non superiore a โ‚ฌ 10.329,00, ai sensi della Legge 335/2000 Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. Si avverte che, contro il presente provvedimento, puรฒ essere presentato ricorso: - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. Portoferraio, 17/07/2009 [COLOR=darkblue]IL SINDACO Dr. Roberto Peria [/COLOR]
... Toggle this metabox.